Edilizia: diffida da parte del terzo per attivare i poteri di vigilanza sulla SCIA
La sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA edilizia venga effettuata in epoca successiva alla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la realizzazione dei controlli per così dire “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6 bis Legge n. 241/90), l’amministrazione è, comunque, tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo sanzionatori, previa verifica dell’eventuale esistenza di tutti i presupposti all’uopo previsti dall’art. 21 nonies Legge n. 241/90. In caso di inerzia a fronte della diffida del terzo, il giudice amministrativo dovrà quindi accertare, ex art. 31-117 c.p.a, l’obbligo giuridico della p.a. di definire il procedimento avviato dal cd. “interessato” mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato ma non anche l’obbligo di emettere i provvedimenti inibitori, repressivo/sanzionatori di cui all’art. 19 comma 3 Legge n. 241/90 da quest’ultimo “pretesi”. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II quater, 25 gennaio 2021, n. 911.
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