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Il Sindaco non può vietare, con un’ordinanza contingibile ed urgente, l’utilizzo della plastica

Il Tar Veneto, sez. II, con la sentenza n. 34 dell’11 gennaio 2021, ha chiarito che deve ritenersi illegittima l’ordinanza  contingibile e urgente con la quale il Sindaco, per motivi di tutela dell’ambiente, ha disposto il divieto di utilizzo e distribuzione di materiali di plastica per la somministrazione, a qualsiasi titolo, di alimenti e bevande sull’intero territorio comunale perchè spetta allo Stato l’attuazione delle direttive UE,

Osserva il TAR, infatti, che non consta essere stata adottata alcuna disposizione nazionale o regionale attuativa della disciplina comunitaria in relazione alla “Strategia Europea per la plastica”, adottata il 16 gennaio 2018 dalla Commissione Europea, al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi in plastica nell’UE, entro l’anno 2030, nonché alla “plenaria” del Parlamento europeo che, in data 27/03/2019, ha approvato definitivamente il divieto di utilizzare oggetti in plastica monouso, come piatti posate, cannucce e bastoncini, a partire dall’anno 2021.

L’atto impugnato, afferma, quindi, il TAR Vento, è privo di idonea base normativa – non essendo rinvenibile, al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata, alcuna fonte normativa europea vincolante – ed è illegittimo perché la competenza ad adottare le misure di recepimento di normative europee spetta, appunto, allo Stato.