Edilizia: onere della prova della data dell’opera
Il consiglio di Stato ha affermato che grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio; tale onere discende, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.
Il Supremo Giudice Amministrativo ha anche precisato che la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” non ha assunto una valenza abrogativa o disapplicativa rispetto ai precedenti regolamenti edilizi, sicché sono assoggettate alla sanzione della demolizione le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, anche se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l’obbligo fosse stato previsto dai regolamenti edilizi comunali.
Per un approfondimento: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 febbraio 2021, n. 1254