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Esclusione dalla gara per gravi inadempimenti professionali

Il Consiglio di Stato  ha chiarito che l’art. 80, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, inserito dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, conv. in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. sblocca cantieri) – ai sensi del quale “Nei casi di cui al comma 5, la durata dell’esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza” – è stato introdotto per dar risposta all’esigenza di delimitare il periodo nel quale una pregressa vicenda professionale negativa possa comportare l’esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara, nella consapevolezza che col passar del tempo le pregresse vicende professionali perdono il loro disvalore ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità del concorrente e possano ritenersi superate dalla regolare continuazione dell’attività di impresa. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 ottobre 2020, n. 6635.

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