Logo

Our Posts

Riparto di competenze professionali tra la figura di ingegnere e architetto

Ha chiarito il TAR Campano che il  riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici. Con riguardo alle censure relative ai punteggi da attribuire all’offerta tecnica, la valutazione in ordine all’idoneità e alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le valutazioni svolte dalle Commissioni di gara non sono sindacabili nel merito, salvo che non siano inficiate da profili di manifesta erroneità e irragionevolezza, di palese illogicità e di sviamento, di travisamento dei fatti.